Tuesday, February 5, 2008
80205 Valore normale con presunzione semplice per atti prima del 4 luglio 2006
L'art. 35 del DL 4 luglio 2006 n. 223 disponeva che per le cessioni aventi aventi per oggetto beni immobili la prova si dovesse intendere integrata, sia ai fini Iva e IIDD, laddove l'indedeltà dei relativi ricavi venisse desunta sulla base del valore normale. Su tale punto è tornata la legge finanziaria secondo la quale, agli effetti tributari, la prova di cui è presunzione semplice, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006.
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