Tuesday, March 18, 2008

80317 decreto miniesteriale 22 gennaio 2008 n. 37

L'art. 13, co. 2 del D.Lgs. 37/08 reca specifiche prescrizioni circa gli atti di trasferimento di beni immobili (in vigore dalla data del 27 marzo 2008):

a) l'atto deve contenere la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente nromativa in materia di sicurezza;

b) l'atto deve portaro in allegato, salvo espresso patti contrari, la dichiarazione di conformità dell'impianto alla normativa tecnica (oppure per gli impianti già costruiti una dichirazione di rispondenza dell'impianto alle norme di sicurezza.

Entrambe le dichiarazione devono essere redatte da un tecnico abilitato.

Importante è sapere che le parti possono concordamente disporre di non allegarla.

Da una prima lettura della norma appare dunque che l'obbligo di garanzia appare derogabile.

In effetti occorre pur dire che prima del decreto in esame esisteva (adesso abrogato) il Dpr 447/91 che imoneva espressamente che il proprietario dovsse in ogni caso consegnare "tutta la documentazione amministrativa e tecnica" senza eccezioni, anche se non prevedeva sanzioni realmente applicabili. Adesso dunque in caso di trasferimento il proprietario deve soltanto garantire la conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza. La progettazione deve essere allegata solo in casi in cui la stessa fosse prevista all'epoca della costruzione dell'impianto, mentre il libretto di manutenzione deve essere consegnato al nuovo proprietario solo ove obbligatorio, e cioè di fatto solo per l'evenutale impianto termico autonomo.

Monday, February 18, 2008

80218 ROL e interessi passivi deducibili

Gli interessi passivi compresi nelle rimanenze evitano sempre la stretta introdotta dalla Finanziaria 2008, anche se non si tratta di immobili-merce. Lo chiarisce la risoluzione 3/Dpf diffusa ieri dal Dipartimento politiche fiscali del ministero dell'Economia.Il nuovo articolo 96 del Tuir stabilisce, per i soggetti Ires, un limite alla deduzione degli oneri finanziari pari al 30% del risultato operativo del conto economico, al lordo di ammortamenti e canoni di leasing (Rol). La disposizione si applica dall'esercizio 2008 (Unico 2009) ed esclude dal confronto con la soglia di deducibilità – consentendo la deduzione integrale – gli interessi compresi nel costo dei beni a norma dell'articolo 110, lettera b.Si risponde così ai dubbi sull'esatto contenuto dell'esonero, in particolare sulla possibilità di estenderne la portata ad altre fattispecie di capitalizzazione previste dai principi contabili, non citate dalla norma (sul Sole 24 Ore del 5 gennaio).La nota ricorda che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 110 Tuir gli oneri finanziari che vengono imputati, secondo corretti principi contabili, a incremento del valore di acquisizione dei beni strumentali, ovvero nel costo di costruzione o di ristrutturazione degli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa («immobili-merce»). La ragione dell'esclusione di questi interessi dal test di deducibilità, chiarisce il Dipartimento, è costituita dal fatto che si tratta di elementi che concorrono indistintamente alla formazione del costo contabile e fiscale dei beni. Lo stesso trattamento, aggiunge la risoluzione, riguarda anche gli interessi che vengono capitalizzati, sempre nel rispetto di corretti principi contabili (Oic 13 e Ias 23), sul valore di ogni altra tipologia di rimanenze di beni o servizi, posto che, ai fini fiscali, le rimanenze sono comunque assunte secondo il valore correttamente rappresentato in bilancio.A differenza di quanto avveniva in passato, prosegue ancora il Dipartimento, quando la capitalizzazione, pur rilevando in termini di valutazione delle rimanenze, non permetteva di aggirare eventuali limiti di deducibilità (in tal senso si era espressa Assonime, nella circolare 139/94), gli interessi in esame risultano ora esonerati dal test del Rol al pari di quelli espressamente indicati nell'articolo 110. Ciò in quanto il meccanismo previsto dal nuovo articolo 96 si basa proprio sul rapporto tra risultato operativo e interessi passivi, essendo dunque illogico sottoporre a limite di deducibilità un onere che concorre esso stesso, in positivo, a generare il Rol del periodo.Sfuggiranno pertanto alla stretta sugli interessi gli oneri relativi a finanziamenti assunti a fronte di specifiche voci che richiedono un processo produttivo di vari anni prima di poter essere vendute, i quali (Oic 13, par. D.III.m) possono essere inclusi nelle rimanenze limitatamente al periodo di produzione, a condizione che il valore complessivo non ecceda quello di realizzo. Gli interessi passivi che vengano capitalizzati nei modi sopra descritti finiscono così per generare un doppio beneficio: oltre all'esclusione dalla soglia di deducibilità, concorrono a incrementare il Rol utilizzabile per dedurre ulteriori oneri finanziari.

Tuesday, February 5, 2008

80205 Immobili: responsabilità acquirente

L'art. 1, comma 164 della finanziaria 2008 ha integrato l'art. 60-bis inserendo il comma 3-bis secondo il quale quanto si hanno operazioni in cui l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione e nlela relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario (l'acquirente) anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonchè della relativa sanzione.

80205 Valore normale con presunzione semplice per atti prima del 4 luglio 2006

L'art. 35 del DL 4 luglio 2006 n. 223 disponeva che per le cessioni aventi aventi per oggetto beni immobili la prova si dovesse intendere integrata, sia ai fini Iva e IIDD, laddove l'indedeltà dei relativi ricavi venisse desunta sulla base del valore normale. Su tale punto è tornata la legge finanziaria secondo la quale, agli effetti tributari, la prova di cui è presunzione semplice, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006.

Tuesday, January 29, 2008

80130 Credito d'imposta per impianti di videosorveglianza

Concesso un credito d’imposta acommercianti e ristoratori(dal 2008 al 2010) pariall’80% delle spesesostenute (fino a 3 milaeuro) per prevenire furti erapine, compresal’installazione diapparecchi divideosorveglianza.La fruizione del credito d’impostaspetta nel limite complessivodi 10 milioni di euro per ciascunanno,secondol’ordinecronologico di inviodelle relative istanze.Con decreto del ministro dell’Economiae delle finanze, da emanare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella finanziaria 2008, sono fissate lemodalità di attuazione.

Friday, January 11, 2008

Riaperti i termini
per lo scioglimento o la
trasformazione in società
semplice e l’assegnazione
dei beni ai soci delle società
considerate non operative:
possibilità già offerta dalla
Finanziaria 2007 per uscire
dal regime «di comodo"

80111 Riaperti i termini per lo scioglimento società immobiliari

Riaperti i termini per lo scioglimento o la
trasformazione in società semplice e l’assegnazione
dei beni ai soci delle società
considerate non operative:
possibilità già offerta dalla
Finanziaria 2007 per uscire
dal regime «di comodo"